Statuto Associazione Titolo I Disposizioni generali art. 1. - E' costituita l'Associazione “ACROS” Associazione Culturale Revolution Operating System, che riunisce in se' gli appassionati di Gnu-Linux e del software libero della Versilia, Lucca, Massa e Carrara, la sede associativa viene stabilita in La Culla, via La Culla n°2. La sede associativa potrà essere spostata, senza necessità di variare il presente statuto. art. 2. - L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro, ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. art. 3. - Essa persegue le seguenti finalità: 1.promozione e diffusione della cultura informatica legata al software libero e all'open source; 2.sviluppare l'associazionismo e il volontariato informatico; 3.attività didattica aperta a tutti, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, incontri, eventi di vario genere; 4.presenza a manifestazioni pubbliche tecnologiche, informatiche e sociali promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni o singole persone; 5.organizzare, realizzare, partecipare, anche per conto di terzi, a manifestazioni e a eventi di vario genere sia nazionali che internazionali; 6.realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica informatica; l'edizione e la distribuzione di riviste, compact disk, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; 7.collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi; 8.promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza; 9.attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, tecnici e persone operanti nell'ambito informatico, istituzioni di gruppi di studio, di ricerca e di sviluppo del software libero ed open source. Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale. L’associazione potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. art. 4. - Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito; tuttavia potranno essere concessi rimborsi ai soci che daranno prova di aver sostenuto delle spese in nome e per conto dell'associazione. Resta fermo l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa. art. 5. - Gli organi sociali dell'Associazione sono: 1.l'Assemblea generale dei soci; 2.il Presidente; 3.il Consiglio Direttivo; 4.il Collegio dei Probiviri. Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei Conti. Titolo II I soci art. 6. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua, non rimborsabile, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. art. 7. - I soci possono essere: 1.soci ordinari: persone effettivamente facenti parte dell'associazione, che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; inoltre hanno il diritto e il dovere di partecipare alle assemblee ed hanno diritto di usufruire gratuitamente o a costi ridotti di tutte le attività (corsi, seminari ecc.) che l'associazione prevederà nel corso della sua vita; sono eleggibili alla carica di consigliere e revisore dei conti dopo due anni di appartenenza all'associazione; 2.soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale alla costituzione e al sostentamento dell'associazione; la loro nomina è a cura del Consiglio direttivo e la loro partecipazione è gratuita. Hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed hanno diritto di usufruire gratuitamente o a costi ridotti di tutte le attività (corsi, seminari ecc.) che l'associazione prevederà nel corso della sua vita ma non possono votare e non possono essere eletti alla carica di consigliere o revisore dei conti. 3.soci sostenitori: persone giuridiche, enti o istituzioni che contribuiscano in maniera economica al sostentamento dell'associazione, mediante il versamento di una cifra pari o superiore a dieci volte il costo della normale quota associativa, non possono votare e non possono essere eletti alla carica di consigliere o revisore dei conti. Nuovi soci e diritto di voto art. 8. - Il nuovo socio ha diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare a tutte le attività dell'associazione, ma non ha diritto di voto nelle assemblee per il primo anno, trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo esprime un giudizio che può comportare l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee oppure l'esclusione dall'associazione. In caso di esclusione il socio ha diritto al ricorso al Collegio dei Probiviri, contro la cui decisione non è ammesso appello. Il socio escluso non può essere riproposto per almeno un anno dalla data di esclusione. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Espulsione di un socio art. 9. - I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari poste in essere dal Consiglio direttivo e ne fanno proprie le finalità. Hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di partecipare alle attività dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce; pertanto i soci possono essere esclusi: 1.per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato; in ogni caso il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota annuale né all'abbuono di quella dovuta per l'esercizio in corso; 2.per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione; 3.per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il socio ha diritto al contraddittorio e la delibera di espulsione deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri. Il socio espulso non può più essere riproposto. Titolo III L'assemblea dei soci art. 10. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto dopo il decorso di un anno. Essa è convocata almeno una volta all’anno d'ufficio oppure quando sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Numero legale dell'assemblea art. 11. - Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci ordinari, o di loro rappresentanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti in regola con il versamento della quota annua. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Per la sfiducia del consiglio direttivo o la modifica dello statuto devono, comunque, essere presenti tanti soci quanti quelli previsti per la prima convocazione dell'assemblea. Convocazione dell'assemblea art. 12. - La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea oppure attraverso tutti i mezzi telematici a disposizione dell'associazione. All'inizio di ogni sessione l'assemblea elegge un presidente ed un segretario. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, da compilarsi a cura del segretario, oppure attraverso tutti i mezzi telematici a disposizione dell'associazione. Modifiche dello statuto art. 13. - I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci ed il consenso di tre quarti dei voti presenti o rappresentanti; le votazioni potranno essere a scrutinio segreto. Compiti dell'assemblea art. 14. - L’assemblea ha i seguenti compiti: 1.elegge il Consiglio direttivo e nomina il Collegio dei revisori; per l'elezione dei membri del consiglio le votazioni avvengono a scrutinio segreto; 2.elegge il Collegio dei Probiviri proposto dal Consiglio direttivo; 3.può sfiduciare e far decadere il Consiglio direttivo purché la mozione sia presentata da almeno un terzo dei soci e sia votata dai tre quarti dell'assemblea; 4.approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si aprirà il 1 gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno; 5.delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione secondo le norme del precedente articolo 13; 6.discute ed eventualmente approva altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo. Titolo IV Il consiglio direttivo art. 15. - Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero non superiore a nove membri e sempre in numero dispari. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di cinque, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato mediante elezioni entro sessanta giorni. Il consiglio si ritiene decaduto anche quando i tre quarti dell'assemblea abbiano votato la sfiducia e il Collegio dei Probiviri abbia ratificato l'atto di sfiducia; in ogni caso resta in carica finché l'assemblea non abbia indetto nuove elezioni da svolgersi entro sessanta giorni dalla sfiducia. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Doveri dei consiglieri art. 16. - I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. In tali casi il consiglio direttivo provvederà alla sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere. Compiti del consiglio art. 17. - Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio: 1.fissa le attività per l'attuazione dei compiti statuari e delle direttive dell'assemblea, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; 2.decide sugli investimenti patrimoniali e redige il regolamento; 3.stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; 4.delibera sull'ammissione al diritto di voto per i soci; 5.decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'articolo 3 del presente statuto; 6.predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci; 7.può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comunale delle associate; 8.può escludere i soci in base all'articolo 8 del presente statuto; 9.fissare la data delle assemblee dei soci (almeno due volte all'anno) e convocarle qualora lo ritenga necessario o vengano richieste dai soci. art. 18. - Le riunioni e le deliberazioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione. Il presidente art. 19. - Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario che durano in carica per l'intera durata del consiglio. All'interno del Consiglio direttivo possono essere eletti coordinatori di zona al fine di avere un maggior controllo sul territorio. art. 20. - Il presidente dirige l'associazione, ne è il legale rappresentante e ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti. In particolare il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell’associazione presso le Autorità competenti, incluso l’acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso. Titolo V Il collegio dei revisori art. 21. - L'assemblea generale, se lo ritiene opportuno, può nominare ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio. La carica di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Titolo VI Il collegio dei probiviri art. 22. - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri esterni all'associazione e resta in carica per cinque anni. I membri sono proposti dal Consiglio direttivo e sono votati dall'Assemblea. I membri devono essere scelti tra persone attive nel campo informatico e nell'associazionismo. La loro carica è gratuita, tuttavia potranno essere concessi rimborsi se daranno prova di aver sostenuto delle spese in nome e per conto dell'associazione. art. 23. - I compiti del Collegio dei Probiviri sono: 1.giudicare nelle controversie tra soci e Consiglio Direttivo nel caso di esclusione o espulsione del socio; 2.ratificare o rigettare la sfiducia del Consiglio ad opera dell'assemblea; 3.esprimere giudizi o pareri ogniqualvolta sia richiesto. Titolo VII Disposizioni finali art. 24. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. art. 25. - Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra gli organi dell'associazione saranno devolute al Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. art. 26. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.